DOMANDA
In relazione all’esenzione decretata dall’Uic degli incarichi conferiti al professionista dall’autorità giudiziaria (chiarimenti del 21 giugno n. 15) è da considerarsi abrogato (come parrebbe logico) anche l’obbligo in relazione alle operazioni di vendita di beni mobili e immobili nonché di formazione del progetto di distribuzione su delega del giudice di cui all’allegato A2 della parte VI delle istruzioni Uic?
Diversamente, quale sarebbe il cliente da identificare e registrare?

RISPOSTA
Si conferma il fatto che l’attività svolta dal professionista a seguito di conferimento di incarico da parte dell’autorità giudiziaria, quale per esempio quello di curatore fallimentare o di consulente tecnico d’ufficio, è esclusa dall’ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.
In questi casi, infatti, il professionista agisce in qualità di organo ausiliario del giudice e non si ravvisa nella fattispecie né la nozione di cliente né quella di prestazione professionale così come definite dall’art. I lett. g) e h) del decreto del ministero dell’economia 3 febbraio 2006, n. 141 e dal paragrafo I della parte I del provvedimento Uic citato.
In merito alla sussistenza degli obblighi di identificazione e registrazione antiriciclaggio nel caso di delega delle operazioni di vendita ex art. 591 c.p.c. e, conseguentemente, della possibilità di considerare abrogata la voce relativa nella parte VI, allegato A2 delle citate Istruzioni, la questione è stata sottoposta all’attenzione del ministero dell’economia e finanze.

Obblighi antiriciclaggio nel caso di delega delle operazioni di vendita ex art. 591 c.p.c. ultima modifica: 2016-01-31T15:03:01+01:00 da Admin