DOMANDA
Il circoscritto periodo di tempo in merito alle operazioni frazionate è definito per gli intermediari finanziari con dm 19/12/91 sebbene in relazione all’art. 2 della legge 197.
Si chiede se si configurino infrazioni di cui all’art. 1 della legge 197/91 in merito:

1) ai pagamenti delle fatture superiori ai 12.500 euro in contanti (per esempio una fattura di 30.000 pagata in contanti a 30, 60, 90 giorni configura o no un’operazione frazionata?).

2) alle operazioni di finanziamento effettuate dai soci alla società per 10.000 euro, per esempio in luglio e per ulteriori 10.000 euro in settembre, da parte di ciascun socio?

3) alla distribuzione di utili da una snc ai relativi soci per 10.000 euro in luglio e ulteriori 10.000 ad Agosto effettuata in contanti a favore di ciascun socio.

In definitiva, il professionista tenutario delle scritture contabili di dette società in cui si evidenzino dette operazioni sarebbe sanzionato per omessa comunicazione alle direzioni provinciali dei servizi vari?
A che cosa equivale il «Circoscritto periodo di tempo» evidenziato dalla normativa ai fini dell’art. 1 della legge 197/91?

RISPOSTA
In merito al primo quesito occorre innanzitutto rilevare che la nozione di «circoscritto periodo di tempo» non ricorre nell’ambito della legge antiriciclaggio con riferimento alle disposizioni sulle limitazioni all’uso del contante e titoli al portatore (art. 1 della legge 197/1991), bensì essa trova applicazione con riferimento agli obblighi di identificazione e registrazione a carico degli intermediari.
In questo ambito, infatti, il «circoscritto periodo di tempo» rappresenta il criterio di cumulo per quelle operazioni che, ancorché singolarmente inferiori alla soglia dei 12.500 euro, possono essere considerate frazionate, ovvero «parti di un’unica operazione».
Non appare pertanto corretta la trasposizione di detto criterio alle disposizioni sul trasferimento del contante, nell’ambito delle quali è previsto che il divieto di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore ricorra qualora il valore da trasferire risulti complessivamente superiore alla soglia dei 12.500 euro.
Per una corretta definizione dell’avverbio «complessivamente» la giurisprudenza ha ritenuto che, posta la mancanza di una espressa delimitazione temporale nella legge, il «criterio oggettivo» (riferito alla cumulabilità, nell’ambito dello stesso trasferimento, di varie specie di mezzi di pagamento) è da considerarsi riferimento principale, pur riconoscendo che anche elementi di natura temporale (che si riferiscano alla cumulabilità di più trasferimenti in un dato arco di tempo) possono essere presi in considerazione attraverso una valutazione caso per caso alla luce delle finalità della legge antiriciclaggio.
Ciò posto, il primo caso (fattura di 30.000 euro pagata in contanti a 30, 60, 90 giorni) non costituisce violazione dell’art. 1, in quanto la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate è frutto di una ordinaria dilazione di pagamento che scaturisce dal preventivo accordo delle parti.
La seconda e terza fattispecie andranno, invece, considerate secondo un approccio «caso per caso », posto che il frazionamento realizzato non appare connaturato al tipo di operazione posta in essere, al fine di valutare se lo scopo effettivo del frazionamento è stato quello di eludere la normativa in argomento.

Circoscritto periodo di tempo in merito alle operazioni frazionate ultima modifica: 2016-01-31T15:04:39+01:00 da Admin