Le Pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007, ed effettuano la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dall’importo dell’operazione sospetta.

Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia.

La comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.

Nel provvedimento della UIF del 23/04/2018 con cui vengono fornite le istruzioni per l’obbligo di comunicare le operazioni sospette da parte della Pubblica Amministrazione, vengono anche indicati gli indicatori di anomalia, raggruppati nelle seguenti categorie:

  • A. Indicatori di anomalia connessi con l’identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l’operazione.
  • B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.
  • C. Indicatori specifici per settore di attività
    Settore appalti e contratti pubblici
    Settore finanziamenti pubblici
    Settore immobili e commercio

Obbligo di comunicazione antiriciclaggio per la Pubblica Amministrazione e indicatori di anomalia ultima modifica: 2018-04-24T11:50:26+02:00 da Admin