Le Pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007, ed effettuano la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dall’importo dell’operazione sospetta.
Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia.
La comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.
Nel provvedimento della UIF del 23/04/2018 con cui vengono fornite le istruzioni per l’obbligo di comunicare le operazioni sospette da parte della Pubblica Amministrazione, vengono anche indicati gli indicatori di anomalia, raggruppati nelle seguenti categorie:
- A. Indicatori di anomalia connessi con l’identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l’operazione.
- B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.
- C. Indicatori specifici per settore di attività
Settore appalti e contratti pubblici
Settore finanziamenti pubblici
Settore immobili e commercio