Domanda:
Si chiede se dia luogo alla violazione delle norme in materia di antiriciclaggio il trasferimento di tre libretti al portatore nei confronti dello stesso soggetto il cui saldo (per ogni libretto) ammonta a 900 euro. L’importo complessivamente trasferito ammonta a 2.700 euro.
Risposta:
La legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità per il 2016) all’articolo 1, comma 898, ha modificato l’articolo 49, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 elevando da 1000 a 3000 euro il limite previsto per l’utilizzo del denaro contante.
L’articolo 49, comma 1 citato, testualmente recita “E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancario o postali al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro tremila”. La nuova soglia di 2.999,99 euro riguarda pertanto, anche il trasferimento di libretti di deposito bancario o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, ancorché ogni strumento, singolarmente, dovrà essere inferiore a 1.000 euro.
L’articolo 49, comma 1, secondo periodo del citato dlgs n.231/07 dispone che: “ Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati”.
Non sembra dia luogo alla violazione delle norme in materia di antiriciclaggio il trasferimento di tre libretti al potatore nei confronti dello stesso soggetto il cui saldo (per ogni libretto) ammonta a 900 euro in quanto l’importo complessivamente trasferito (2.700 euro) non supera la soglia di circolazione del contante attualmente fissata a 2999,99 euro.