Adeguata verifica

DOMANDA
I dati attinenti al titolare effettivo dovranno essere registrati in archivio unico anche dai professionisti ai sensi dell’art. 36 del dlgs 231/07 richiamato dall’art. 38. Tale obbligo, in assenza delle disposizioni applicative enunciate dal settimo comma dell’art. 38, sono da condiderarsi già vigenti?

RISPOSTA
Il decreto legislativo 231/2007 ha introdotto maggiori obblighi di customer due-diligence imponendo ai soggetti destinatari della normativa non solo l’obbligo di identificazione ma anche di effettuare l’adeguata verifica della clientela. In tale ambito, riveste carattere fondamentale l’obbligo di identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità. Pertanto fin dal 29/12/2007, i professionisti sono tenuti a richiedere ai clienti l’esistenza del titolare effettivo, a farsi rilasciare per iscritto dagli stessi le informazioni necessarie e aggiornate.
Per quanto attiene la registrazione del titolare effettivo, è opportuno premettere che le modalità di registrazione previste dal dlgs 56/2004 consistono nella istituzione di un archivio informatico secondo le modalità di cui al regolamento 141/2008 ovvero nell’istituzione del registro della clientela, nel quale conservano i dati identificativi del cliente mentre gli ulteriori dati e informazioni nonché la documentazione sono conservati nel fascicolo di studio.

Con il provvedimento 141/2006, l’allora Uic ha dettato standard tecnici per la tenuta dell’archivio informatico.
Il successivo dlgs 231/07 ha confermato le modalità di registrazione sopra richiamate prevedendo, tra l’altro, all’art. 38, comma 7, che il ministero della giustizia emani disposizioni applicative in ordine alle modalità di registrazione dei professioni che però, a tutt’oggi, non sono state emanate.
Conseguentemente, come chiarito dal ministero dell’economia e delle finanze, con nota n. 125367 del 19/12/07, trovano ancora applicazione le disposizioni contenute nel provvedimento 141/2006 che ovviamente non contenevano alcuna indicazione in ordine alla modalità di registrazione del titolare effettivo.
Ne deriva che il professionista è comunque tenuto ad identificare l’eventuale titolare effettivo e a verificarne l’identità ma tali informazioni non saranno registrate nell’archivio informatico bensì conservate nel fascicolo di studio.

Titolare effettivo da identificare ma non da registrare ultima modifica: 2016-01-31T20:41:26+01:00 da Admin