DOMANDA
Ai sensi dell’art. 38, comma 1-bis, registrano tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dall’accettazione dell’incarico professionale, dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale i dati indicati nell’art. 36.
Tale possibilità è da intendersi alternativa (rispetto alla registrazione dall’assunzione dell’incarico) per le sole prestazioni «per esecuzione immediata» o anche per quelle continuative?
Per esempio se un professionista assume la tenuta di una contabilità o una revisione contabile, può registrare la prestazione in archivio al termine della stessa (presumibilmente dopo alcuni anni dall’accettazione dell’incarico, senza rischiare alcuna sanzione) o deve provvedere (come peraltro ritiene il Cndcec) alla registrazione entro il termine di 30 giorni dall’accettazione dell’incarico, intendendosi la registrazione relativa al termine della prestazione attinente alla registrazione della «cessazione della prestazione»?
RISPOSTA
La disposizione contenuta nel comma 1-bis dell’articolo 38 è tassativa, nel senso che il professionista deve provvedere, entro 30 giorni, dal verificarsi di una delle situazioni indicate nel comma.
La registrazione deve, infatti, essere tempestiva e la previsione del comma 1 bis dell’articolo 38 ha, appunto, precisato con maggiore chiarezza il termine e la circostanza a decorrere dalla quale hanno inizio i 30 giorni.
Pertanto, nel caso di assunzione, da parte di un professionista, di un incarico professionale consistente nella tenuta della contabilità, i 30 giorni decorrono dall’accettazione dell’incarico, così come giustamente ritenuto dal Cndcec.