Quesiti: 
A sensi dell’art. 1 lettera l), per i soggetti di cui all’art. 12 si intende per “operazione un’attività determinata o determinabile, finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giudiziaria esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale”.
Considerata tale definizione, e il contenuto dell’art. 16, si ritiene di poter escludere la tenuta della contabilità dall’obbligo di adeguata verifica della clientela.
Infatti:
1) non rientra nei casi di cui alla lettera a) e b), in quanto non ha ad oggetto mezzi di pagamento, né comporta la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento;
2) non rientra nella previsione della lettera c), in quanto non è operazione a sensi dell’art. 1 lettera l), non essendo attività finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale.
Tale interpretazione appare altresì coerente con le previsioni della direttiva.
Allo stesso modo, considerata la definizione di cui all’art. 1 lettera l), si ritiene debbano essere escluse tutte le prestazioni di mera consulenza che non determinano alcuna modificazione della situazione giuridica del cliente.

Risposta: 
L’art. 16, primo comma, individua diverse ipotesi in cui professionisti devono adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, tra cui l’ipotesi di cui alla lett. a) di prestazione professionale avente ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro e quella di cui alla lett. b) di prestazione professionale occasionale che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro.
La tenuta della contabilità è una prestazione professionale che rientra nell’ipotesi di cui all’art. 16, lett. a), qualora abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro; altrimenti, l’attività di tenuta della contabilità rientra nella lett. c) del medesimo articolo, alla luce di un’interpretazione estensiva del concetto di “operazione” (come definita nell’art. 1, lett. l).
D’altronde, tutti i casi di esclusione dagli obblighi dettati nel d.lgs. n. 231/2007 sono stati espressamente previsti e sono di stretta interpretazione, in quanto norme di eccezione.

Tenuta della contabilità e obblighi antiriciclaggio ultima modifica: 2016-01-31T19:31:07+01:00 da Admin