Domanda:
Si chiede conferma se l’innalzamento della soglia da 1.000 a 3.000 euro per il trasferimento del denaro contante, dei titoli e dei libretti al portatore (articolo 49, comma 1 Dlgs 231/2007) comporti anche la possibilità di detenere un libretto al portatore con un saldo non superiore a 2.999,99 euro.
Risposta:
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) all’articolo 1, comma 898, ha modificato l’articolo 49, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 elevando da 1000 a 3000 euro il limite previsto per l’utilizzo del denaro contante.
E’ esclusa, invece, la possibilità di detenere un libretto al portatore con saldo corrispondente alla nuova soglia. Resta infatti invariato il comma 12 dell’articolo 49 del decreto legislativo n.231/2007 il quale dispone che” il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a euro mille”.