DOMANDA
La assenza delle disposizioni applicative, è operativa la regola sancita dall’art. 38, comma 4 del dlgs. 231/07 ai sensi del quale i dati registrati nel registro della clientela sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta. Ciò vale solò nel caso di tenuta di un archivio cartaceo o anche per la tenuta dell’archivio informatico?
RISPOSTA
La possibilità del professionista di rendere disponibili i dati e le informazioni registrati, entro tre giorni dalla richiesta è riconosciuta dal comma 4 dell’articolo 38 solo qualora sia stato adottato, ai fini della registrazione, il registro cartaceo della clientela.
L’adozione dell’archivio informatico garantisce, infatti, l’immediatezza delle informazioni.
Registro cartaceo reso disponibile entro tre giorni dalla richiesta. Registro informatico no ultima modifica: 2016-01-31T21:22:01+01:00 da