DOMANDA
Nel caso di cambiamento archivio (ad esempio da cartaceo ad informatico o da un informatico all’altro) è ammissibile non trascrivere sul nuovo archivio le prestazioni che all’epoca del trasferimento archivio hanno avuto già completa esecuzione (es. gestione di una liquidazione, di un trasferimento di azienda ecc.).
Ma nel caso di prestazioni continuative in itinere al momento del trasferimento (es. gestione di una contabilità, consulenza periodica in tema di bilancio) i dati dei clienti devono necessariamente essere trascritti nel nuovo archivio se la prestazione continua secondo le regole stabilite in passato e il professionista conserva il vecchio archivio? È sufficiente riportare nel nuovo archivio solo situazioni modificative della preesistente? (es. passaggio da una contabilità semplificata a ordinaria, modifica degli amministratori di una società cui si effettua consulenza in tema di bilancio ecc).

RISPOSTA
Nell’ipotesi prospettata nel quesito di cambio della modalità di registrazione, fatto salvo l’obbligo di conservazione comunque per dieci anni dell’archivio già adottato

[a decorrere dall’ultima registrazione effettuata], si conferma che, per le operazioni che hanno già avuto compiuta esecuzione, non sussiste l’obbligo di trascrizione sul nuovo archivio. Diversamente, con riferimento alle prestazioni in itinere alla data di variazione dell’archivio, è necessario trascrivere nel «nuovo» archivio tutti i dati necessari all’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica (compresi quelli identificativi del cliente) nonché quelli attinenti all’operazione e alla prestazione professionale. In questo modo sarà possibile annotare eventuali aggiornamenti e/o modificazioni senza soluzione di continuità.
Passaggio da archivio cartaceo a informatico e viceversa ultima modifica: 2016-01-31T21:19:11+01:00 da Admin