DOMANDA
Nel caso di collegio sindacale incaricato della revisione legale, gli adempimenti relativi all’adeguata verifica della clientela, alla registrazione dei dati spettano a ciascun componente l’organo di controllo (come ci sembra correttamente ritengono i dottori commercialisti nelle loro linee guida) oppure all’organo collegiale, quindi a mezzo del suo presidente?

In merito alle irregolarità sui contanti, la comunicazione di irregolarità è posta a carico del presidente in nome del collegio o spetta ai singoli membri?

RISPOSTA
La risposta necessita di una lettura combinata delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 3-bis e dell’articolo 13 del decreto legislativo 231 del 2007 e ss. Mm.

Giova infatti ricordare che l’introduzione del disposto di cui al comma 3-bis, intervenuta con il decreto legislativo 151 del 2009, trova fondamento nell’esigenza di chiarire che i singoli componenti degli organi di controllo non svolgono una prestazione professionale per conto della società, essendo invece inquadrabili nell’ambito di un rapporto organico con la medesima.

Con specifico riferimento agli organi di controllo di enti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, dunque, per effetto del rimando operato dall’art. 12, comma 3bis all’art. 52 dlgs. n. 231/07, resta comunque in capo a ciascun componente del collegio sindacale, l’obbligo di vigilare sulla osservanza delle norme di cui al medesimo decreto, nonché di effettuare le comunicazioni, ai sensi del secondo comma dell’art. 52.

L’attribuzione, in capo a ciascuno dei componenti l’organo di controllo e non, si badi, al collegio, dell’obbligo di tali comunicazioni, trova conferma nella disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 55 del dlgs. n. 231 che, a fronte della violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al secondo comma dell’articolo 52, commina una sanzione di tipo penale a carattere necessariamente personale.

L’argomento trova conferma e ne risulta addirittura rafforzato per i sindaci di entità giuridiche non destinatarie della normativa antiriciclaggio, relativamente ai quali non opera la deroga di cui al comma 3 bis dell’art. 12 (che circoscrive gli adempimenti del collegio,

rectius: di ciascun componente il collegio, alla vigilanza e alla comunicazione di cui all’art. 52), tenuti singolarmente a ottemperare agli obblighi di legge.

Per le ragioni suesposte, trattandosi di obblighi (anche penalmente sanzionati) del singolo sindaco e non dell’organo collegiale, l’eventuale verbalizzazione del dissenso da parte di uno dei componenti l’organo non ha alcuna valenza automaticamente esimente della sua eventuale responsabilità, da valutare e graduare, in ogni caso, tenuto conto delle circostanze del caso di specie.

Anche in merito alle irregolarità sui contanti, gli obblighi antiriciclaggio (comunicazione ex art. 51 dlgs. 231/07) gravano su ciascuna persona fisica componente il collegio e, come tali, non delegabili né ottemperabili collegialmente a mezzo del presidente.

Organi di controllo. Sindaci e revisori legali con obblighi antiriciclaggio individuali ultima modifica: 2016-01-31T21:14:11+01:00 da Admin