La fissazione di un arco temporale di 7 giorni per gli intermediari finanziari è stata dettata da esigenze pragmatiche, non essendo possibile l’adozione di un criterio di carattere logico, applicabile invece ai professionisti, che generalmente instaurano con la propria clientela rapporti d’affari a connotazione personale e appaiono quindi in grado di effettuare una valutazione più convincente rispetto alla meccanica applicazione di un segmento temporale. Inoltre, le stesse modalità operative dell’attività bancaria implicano che le operazioni possano avvenire attraverso sportelli di filiali sparse sull’intero territorio nazionale, per cui la fissazione di un limite temporale determinato risponde all’esigenza di consentire ai software che gestiscono gli archivi bancari di cumulare le operazioni rilevanti in base a dati predefiniti impostati nel sistema. Si sottolinea, peraltro, che il frazionamento di un’operazione può venire in considerazione per un professionista soltanto laddove lo stesso ritenga, in base agli elementi a disposizione, che gli atti posti in essere da un cliente siano riconducibili ad una stessa operazione.
Le operazioni frazionate ultima modifica: 2016-10-02T08:07:16+02:00 da