Il riferimento al chiarimento ministeriale non appare rilevante in quest’ambito, poiché riferito all’operatività bancaria e dettato prima che gli obblighi antiriciclaggio venissero estesi ai liberi professionisti e agli operatori non finanziari. Inoltre, si osserva come già sotto il previgente regime normativo, per i pagamenti effettuati in contanti, non si richiedeva null’altro che la segnalazione del fatto non potendosi produrre prove documentali se non mere annotazioni sui libri contabili.

Le comunicazioni al MEF delle violazioni dell’articolo 1 L.197/91 ultima modifica: 2016-10-02T08:08:39+02:00 da Admin