DOMANDA
Il concetto dei «7 giorni», ai fini della individuazione delle operazioni frazionate (art. 1, lett. m del dlgs 231/07) è dirimente anche ai fini delle operazioni in contanti?
In altri termini, nell’ambito delle rateizzazioni dei pagamenti (es. pagamento di una fattura in 5 rate) è necessario, ai fini di non configurare un indebito frazionamento, che fra una rata e l’altra decorrano almeno i 7 giorni di cui all’art. 1, lett. m citato?
RISPOSTA
Si richiama quanto espresso nella precedente risposta aggiungendo che, come l’accordo espresso tra le parti non è automaticamente idoneo ad escludere l’artificiosità del frazionamento, del pari, l’effettuazione delle transazioni finanziarie entro un arco di tempo pari o inferiore ai sette giorni non vale a ritenere certamente artificioso il frazionamento medesimo. Non esiste alcun automatismo: ciò che rileva è l’emersione, evincibile dal complesso della documentazione e delle informazioni rilevanti nel singolo caso di specie, di un intento elusivo della normativa di limitazione all’utilizzo del contante.
L’art. 1, comma 2, lettera m) del dlgs n. 231/2007, ha un contenuto innovativo rispetto alla normativa di cui alla, legge 197/1991, poiché, con riferimento alla cronologia della pluralità di operazioni, è stato fissato un arco temporale certo (sette giorni) entro il quale l’operazione può ritenersi unica, eliminando, così, le incertezze interpretative che si manifestavano in passato. Infatti, il legislatore, pur riproducendo il riferimento all’unitarietà sotto il profilo economico presente già nella precedente formulazione, fissa il termine rilevante ai fini della presunzione del frazionamento.
Da un punto di vista funzionale, la norma contenuta nel dlgs n. 231/2007 pone, a carico dei soggetti destinatari della disciplina in argomento, l’onere di individuare eventuali elementi idonei a ricondurre una pluralità di operazioni ad unità. Va, dunque, verificato l’oggetto della prestazione al fine di accertare se i pagamenti plurimi costituiscono frazioni di un’unità (anche se cadenzati in un arco temporale superiore a sette giorni) ovvero se la pluralità di pagamenti corrisponde a una pluralità di prestazioni. Pertanto, in caso di trasferimenti effettuati in un arco temporale superiore a sette giorni, l’autorità chiamata a verificare la legittimità dell’operazione deve valutare, caso per caso, se il frazionamento sia idoneo o meno ad escludere l’unitarietà dell’operazione medesima ovvero se comporti l’elusione del divieto imposto dalla disposizione.