DOMANDA
Ai sensi dell’art. 21 del dlgs 231/07: «Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, i clienti (amministratori nel caso di società ndr) forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui siano a conoscenza».
Ma nel caso in cui il titolare effettivo di una società sia facilmente individuabile (es. società in cui un socio ha l’80% delle quote, così come da relativa trascrizione dati recente al Registro imprese) lo stesso può essere direttamente individuato dal professionista (che potrebbe chiedere allo stesso di fornirgli un documento identificativo) o è sempre necessaria una dichiarazione scritta e sottoscritta da parte del legale rappresentante della società che fornisca al professionista il documento del identificativo del titolare effettivo e ne sottoscriva la veridicità?

RISPOSTA
Il titolare effettivo non può essere individuato autonomamente dal professionista. Infatti, ai sensi dell’art. 21 del dlgs 231/2007, l’obbligo di identificazione del titolare effettivo è in capo al cliente.

Identificazione del titolare effettivo. Obbligo in capo al cliente mediante dichiarazione ultima modifica: 2016-01-31T21:06:16+01:00 da Admin