Quesito: 
L’art. 12, comma 3 esonera dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e dagli obblighi di registrazione lo svolgimento della “mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi”, mentre il d.m. 60/2007 faceva riferimento ad “ogni attività di redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali”.
È da ritenersi che tale esenzione valga ancora per tutte le dichiarazioni fiscali, quindi non solo quelle di tipo reddituale? (Es. denuncie di successione, dichiarazione Iva separata, dichiarazione ICI, ecc), o a seguito della novella deve considerarsi una restrizione delle dichiarazioni esentate?

Risposta: 
In merito all’esonero dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e dagli obblighi di registrazione per il compimento di talune attività previsto dal successivo comma 3, il riferimento alla “mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi” va inteso estensivamente, ricomprendendo anche le altre dichiarazioni fiscali, in linea con quanto previsto dalla normativa previgente.
Al fine di superare eventuali dubbi interpretativi, nell’emanando Testo Unico si è fatto espressamente riferimento alle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali.

Esenzione per le dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali ultima modifica: 2016-01-31T19:35:05+01:00 da Admin