DOMANDA
Ad oggi, quali sono i documenti di riconoscimento validi ai fini dell’identificazione e successiva adeguata verifica?
C’è un obbligo espresso di fotocopiare e conservare il documento sulla base del quale si esegue l’identificazione?

RISPOSTA
L’articolo 19, comma 1, lettera a) del dlgs. 231/2007 prescrive che l’identificazione sia effettuata «mediante un documento d’identità non scaduto» rinviando all’articolo 3 dell’allegato tecnico per l’individuazione dei documenti validi ai fini dell’identificazione (di cui agli artt. 1 e 35 dpr n. 445/00).

L’art. 36, comma 1, lett. a) prescrive che, per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela, siano conservati «la copia o i riferimenti dei documenti richiesti». Qualora non sia possibile acquisire la copia del documento utilizzato per l’identificazione, la disposizione consente di acquisirne gli estremi ed ottemperare in tal modo all’obbligo di conservazione.
La disposizione è riferibile anche a tutti gli altri documenti comunque acquisiti per l’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo.

Documenti validi per l’identificazione e fotocopia degli stessi ultima modifica: 2016-01-31T21:24:38+01:00 da Admin