Quesito: 
Come ritiene il Ministero possa essere strutturato, da parte dei professionisti, l’obbligo di adeguata verifica della clientela (art. 19) in particolare su identificazione e verifica dell’identità del titolare effettivo?
Ad esempio, cosa deve fare il professionista se l’Amministratore Delegato della società cliente italiana non sa chi è il titolare effettivo a sensi del dlgs 231? (Evento probabile e consueto in quanto nelle multinazionali i contatti sono solo tra manager).
Come si determina il profilo di rischio?
Cosa si intende per “controllo costante”?
Quali sono le “transazioni concluse” che il professionista deve analizzare, considerato che il professionista non conclude normalmente transazioni per conto del cliente?
Cosa significa “aver riguardo all’origine dei fondi”? (Tenendo conto che il denaro è come un liquido che si mescola e si confonde con gli altri liquidi)”

Risposta: 
Alla luce dei principi generali di “risk based approach” e di “know your customer” che hanno ispirato il d.lgs. n. 231/2007 e dalla normativa ivi dettata, spetta alle singole categorie di destinatari degli obblighi individuare dei criteri attuativi adeguati e parametrati sulle specificità della categoria interessata.

Adeguata verifica. Profilatura del rischio. Controllo costante ultima modifica: 2016-01-31T19:28:26+01:00 da Admin