DOMANDA
Qual è il regime applicabile ai libretti al portatore nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della norma di cui all’articolo 49, comma 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, che ne vieta l’emissione e il termine ultimo previsto dalla stessa norma per l’estinzione dei libretti esistenti?

RISPOSTA
Il comma 12 dell’articolo 49 del d.lgs. 231/2007, novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.90, stabilisce che, a decorrere dall’entrata in vigore del citato d.lgs. 90/2017 (4 luglio 2017), è consentita esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi. La medesima disposizione vieta il trasferimento dei libretti al portatore esistenti e stabilisce il termine ultimo di estinzione (31 dicembre 2018).
A decorrere dal 4 luglio 2017:

  • a. i libretti al portatore esistenti e in circolazione non possono essere trasferiti;
  • b. nel periodo transitorio tra l’entrata in vigore della norma e il termine ultimo per l’estinzione dei libretti di deposito al portatore (4 luglio 2017-31 dicembre 2018) la soglia massima del saldo dei libretti al portatore è allineata alla soglia prevista dal comma 1 del medesimo articolo 49;
  • c. alla prima occasione utile, quale, ad esempio, la richiesta di versamento di somme di denaro sul libretto da parte del portatore, banche e Poste italiane sono tenute a richiamare il portatore medesimo all’obbligo di estinzione del libretto.
  • d. Si rammenta inoltre che banche e Poste italiane continuano ad essere tenute, durante il periodo transitorio, a monitorare le operazioni effettuate sui libretti al portatore esistenti, anche in funzione di quanto specificato dall’articolo 35, comma 1, 3° periodo, del d.lgs. 231/2007 e successive modificazioni, laddove è precisato che “Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all’articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto”.
4. Regime applicabile ai libretti al portatore nel periodo transitorio ultima modifica: 2021-11-10T19:33:21+01:00 da Admin