DOMANDA
Il denaro contante prelevato da SIM, SGR e società fiduciarie per conto della propria clientela, a valere su conti correnti bancari alle stesse intestati può essere trasferito ai propri clienti, anche per importi superiori alla soglia di cui all’articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007, senza incorrere in violazione?

RISPOSTA
L’articolo 49 vieta il trasferimento effettuato, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 2.000 euro (a decorrere dal 1° gennaio 2022 tale soglia sarà pari a 1.000 euro. Considerato che le SIM, le SGR e le società fiduciarie sono soggetti diversi dai rispettivi clienti, anche nelle ipotesi in cui operino per conto dei medesimi, ne consegue che violano la disposizione di cui all’articolo 49, comma 1, le operazioni di trasferimento di contante tra SIM, SGR, fiduciarie e rispettivi clienti, qualora avvengano senza il tramite dei soggetti indicati al comma 1 del predetto articolo 49.
Le disposizioni del d.lgs. 231/2007 sono, infatti, finalizzate a prevenire fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. A tal fine, la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie rappresenta uno degli strumenti principali individuati dal legislatore che ha chiaramente indicato, nel comma 1° dell’articolo 49, i soggetti presso i quali può essere effettuato il trasferimento di somme contanti superiori alla soglia.

19. Prelievi in contante delle società fiduciarie, SIM, SGR per conto della clientela e trasferimento ultima modifica: 2021-11-10T18:55:13+01:00 da Admin