DOMANDA
I limiti di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, valgono per l’emissione di polizze di pegno?

RISPOSTA
Al riguardo, si fa presente che le limitazioni in merito all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore non incidono sulla mera emissione delle polizze di pegno. Ne deriva che tali titoli possono essere emessi per importi pari o superiori ad euro 3.000,00 ancorché al portatore. La natura di titolo al portatore, attribuita alle citate polizze dall’art. 10, comma 2, della L. 10 maggio 1938 n. 745, laddove è previsto, tra l’altro, che “la polizza di pegno, anche se contenga l’indicazione del nome è al portatore”, incide, invece, sul trasferimento dei suddetti titoli i quali, se di importo pari o superiori a 2.000 euro (a decorrere dal 1° gennaio 2022 tale soglia sarà pari a 1.000 euro), dovranno essere trasferiti con modalità tracciabili avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.A., come espressamente previsto dal citato art. 49, comma 1.

18. Limitazioni del contante e emissione di polizze di pegno ultima modifica: 2021-11-10T18:57:31+01:00 da Admin