DOMANDA
L’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni interessa anche i trasferimenti di titoli al portatore da parte di SIM?

RISPOSTA
Per quanto riguarda i trasferimenti aventi ad oggetto i titoli dematerializzati si osserva che possono essere eseguiti per il tramite di una SIM anche quando il valore dell’operazione (trasferimento) sia pari o superiore ai limiti di legge perché rientra nell’attività istituzionale tipica delle SIM e viene garantita la tracciabilità dei trasferimenti degli strumenti finanziari. Nei casi di trasferimento di titoli di credito al portatore non dematerializzati, in custodia presso una SIM, trova applicazione l’art. 49 il trasferimento se d’importo pari o superiore a 2.000 euro (a decorrere dal 1° gennaio 2022 tale soglia sarà pari a 1.000 euro), dovrà essere effettuato esclusivamente per il tramite degli intermediari abilitati.

14. Limiti della SIM al trasferimento di titoli al portatore ultima modifica: 2021-11-10T19:11:12+01:00 da Admin