DOMANDA
L’emissione, da parte di società per azioni, ed il trasferimento di prestiti obbligazionari al portatore può assumere rilievo con riferimento alla disciplina antiriciclaggio?
RISPOSTA
Al riguardo, è bene evidenziare come le disposizioni antiriciclaggio incidano sulla fase del trasferimento dei titoli e non sul regime di emissione per il quale rimangono ferme le disposizioni civilistiche e speciali. E’ necessario, dunque, che la società emittente, nella fase di trasferimento dei suddetti titoli a soggetti terzi chieda, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, l’intervento di una banca o altro soggetto abilitato qualora l’importo sia pari o superiore a 2.000 euro (a decorrere dal 1° gennaio 2022 tale soglia sarà pari a 1.000 euro). Ogni eventuale ulteriore trasferimento dei suddetti titoli sarà sottoposto a quanto disposto dal menzionato articolo 49. La consegna diretta, quindi, senza avvalersi degli intermediari abilitati, dei titoli ai sottoscrittori rappresenterebbe una violazione del disposto di cui al comma 1 dell’articolo 49 qualora l’importo sia pari o superiore ad 2.000 euro (a decorrere dal 1° gennaio 2022 tale soglia sarà pari a 1.000 euro).