DOMANDA
Quali procedure e criteri deve seguire l’agente immobiliare per l’analisi del rischio?
RISPOSTA
In omaggio al principio di approccio basato sul rischio, sotteso alla novella del decreto legislativo 231 del 2007 ciascun destinatario degli obblighi antiriciclaggio è chiamato in proprio a valutare i rischi cui è esposto nell’esercizio della propria attività, dotandosi di presidi proporzionati nel rispetto del principio di proporzionalità alla dimensione organizzativa e alla natura della medesima attività. In tal senso, l’articolo 15 comma 2 del d.lgs. n. 231/2007 per come novellato dal d.lgs. n. 90/2017, prescrive l’adozione, da parte dei soggetti obbligati, di procedure oggettive, verificate e aggiornate per analizzare e valutare il rischio in relazione alle caratteristiche del “proprio” cliente, tenendo conto della natura e delle dimensioni della specifica attività svolta o dell’operatività richiesta. Tale previsione considera le peculiarità dei singoli soggetti obbligati e le esigenze specifiche delle rispettive attività e operatività, anche laddove non possano essere utilizzate procedure e metodologie per l’analisi e la valutazione del rischio elaborate dalle autorità di vigilanza di settore o dagli organismi di autoregolamentazione. D’altra parte, la mancata adozione di procedure che consentano di standardizzare e dimostrare l’entità del rischio associato a determinati clienti o operatività sortisce come immediata ricaduta l’impossibilità di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela e l’obbligo generalizzato di applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica della clientela, ferma l’applicazione di misure rafforzate nei casi di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo.