DOMANDA
L’art. 31 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, dispone che debbano essere conservati l’originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. L’agente immobiliare deve quindi conservare copia dei contratti, preliminari e/o definitivi, sottoscritti dai clienti; è sufficiente la conservazione della semplice fotocopia degli stessi o si richiede l’acquisizione degli originali delle scritture private (proposte accettate e preliminari) e copie conformi degli atti pubblici ?
RISPOSTA
La semplice fotocopia dell’atto stipulato dal cliente deve essere idonea a garantire la fedele corrispondenza della copia all’originale e, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 31, comma 2, deve essere utilizzata attraverso modalità di conservazione idonee a garantire per ciascun cliente: la data di instaurazione del conferimento dell’incarico; i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione, la data, l’importo e la causale dell’operazione e i mezzi di pagamento utilizzati.