Domanda:
Si chiede se per i trasferimenti di denaro contante, di titoli e di libretti al portatore effettuati entro il 31 dicembre del 2015 in misura superiore al limite allora in vigore (1.000 euro), ma non oltre il nuovo limite di 2.999,99 euro possa essere applicato il principio del favor rei. Si chiede conferma se possa essere evitata l’irrogazione delle sanzioni qualora la violazione del limite del contante sia stata effettuata nell’anno 2015 senza superare la nuova soglia di 2.999, 99 euro elevata dalla legge di Stabilità del 2016.

Risposta:
Sul tema del principio del favor rei in materia di violazioni alla limitazione dell’uso del contante, si chiede se possa essere evitata l’irrogazione delle sanzioni qualora la violazione del limite del contante sia stata effettuata nell’anno 2015, quando il limite del contante era fissato a 999,99 euro, senza tuttavia che sia stata superata la soglia attuale di 2.999,99 euro.
Al riguardo si osserva che il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, e la dottrina prevalente, escludono in materia di sanzioni amministrative, in assenza di una specifica indicazione normativa, l’applicazione del principio del favor rei. Si applica invece il disposto di cui all’art. 1 della L. n. 689/1981 che prevede l’assoggettamento della condotta addebitata alla legge del tempo in cui è stata posta in essere. Si tratta di una norma che ha superato anche l’esame di legittimità costituzionale (Corte Costituzionale 28.11.2002 n. 501), in un’ordinanza in cui viene dichiarata manifestamente infondata la questione in relazione agli artt. 3, 24, 25 co. 2 e 111 co. 2 della Costituzione. La Corte ha avuto modo di sottolineare come l’art. 1, L. n. 689/1981 si pone “in generale il principio di stretta legalità nella materia delle violazioni e delle sanzioni amministrative pecuniarie, con assoggettamento della violazione alla disciplina in vigore al tempo della sua commissione e con la conseguente inapplicabilità della eventuale disciplina posteriore più favorevole, perché, in mancanza di un vincolo costituzionale per il legislatore, appartiene alla discrezionalità di quest’ultimo la valutazione circa l’adozione di criteri di maggiore o minor rigore, a seconda dell’oggetto, come appunto si è verificato per le discipline in tema di illeciti valutari e tributari assunte a termini di raffronto”.
La giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Nn. 1789/2008, 21584/2007, 12858/2007, 5554/2007, 1693/2007) conferma l’applicazione della norma vigente al momento in cui è stata commessa l’infrazione. Si segnala anche che il Consiglio di Stato, nella sentenza 3497/2010 del 3 giugno 2010, ha affermato che: “In materia di sanzioni amministrative vige il principio di legalità, secondo cui (art. 1 l. 689/1981) nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione; tuttavia nella materia delle sanzioni amministrative non trova applicazione il principio di retroattività della disposizione più favorevole, previsto in materia penale dall’art. 2 cod. penale. La Corte costituzionale (cfr. tra le altre, ordinanza n. 140/2002) ha ritenuto tale sistema conforme ai principi dell’ordinamento costituzionale, in quanto in materia di sanzioni amministrative non è dato rinvenire, in caso di successione di leggi nel tempo, un vincolo imposto al legislatore nel senso dell’applicazione della legge posteriore più favorevole”.

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Nota della redazione del 4/3/16:
Per un approfondimento sul favor rei:
Agenzia delle Entrate, Circolare 4/E del 04/03/2016 – Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 – Applicazione del favor rei, nell’ambito della revisione delle sanzioni tributarie non penali, agli atti non definitivi alla data del 1 gennaio 2016.

 

Sanzioni sul contante. Favor rei per le violazioni 2015 ultima modifica: 2016-10-02T11:30:18+02:00 da Admin