La tesi prospettata sul risparmio di imposta realizzato mediante l’evasione fiscale, che non darebbe quindi luogo all’immissione nel circuito legale di denaro proveniente da delitto, può essere condivisa, sia pure con i limiti derivanti dalle considerazioni più generali che seguono.
Si osserva infatti che sull’argomento, ed in linea ancor più generale, sulla portata degli artt. 648 bis e ter c.p., l’Ufficio Italiano dei Cambi non ritiene di poter fornire alcuna interpretazione “autentica”, esulando la materia dall’ambito delle proprie competenze.
Tuttavia, il richiamo contenuto nei chiarimenti interpretativi di questo Ufficio alla fattispecie di cui all’art. 3 del dlgs. 74/2000 in aggiunta all’art. 2, appare del tutto in linea con il tenore dell’art. 648 bis trattandosi di delitto doloso.
Diverso è il caso dell’art. 4 del suddetto decreto che appare riconducibile nell’ambito del 648 ter. Si precisa tuttavia che tale richiamo agli artt. 3 e 4 va inquadrato nell’ambito di un’impostazione consolidata sotto il regime normativo previgente, contenuta nel Decalogo di Banca d’Italia, come del resto evidenziato nel documento elaborato da codesti Ordini professionali.

I reati tributari ultima modifica: 2016-10-02T08:11:03+02:00 da Admin