Sulla tematica dell'”eccesso di delega” si osserva in via preliminare che le disposizioni applicative emanate da questo Ufficio ai sensi del dlgs. 56/04 vanno inquadrate nell’ambito di un contesto normativo ben più ampio di quello definito in tale decreto. L’asse portante della disciplina antiriciclaggio è infatti contenuto nella L.197/91 e successive modificazioni, che viene, infatti, richiamata tra gli atti normativi alla base del dlgs 56/04. Ne consegue che l’impianto normativo delineato nella 1.197191, in virtù dell’estensione operata dal dlgs. 56/04, deve trovare applicazione nei confronti delle nuove categorie di soggetti obbligati senza alcuna deviazione dai principi generali che regolano la materia in oggetto.
In linea generale, la funzione delle norme d’attuazione è quella di precisare i termini del precetto, allorché espresso in termini generali, destinato ad essere chiarito appunto con le norme di attuazione, nel rispetto della delega e dei confini della stessa nonché in un quadro di coerenza con i principi generali. La norma delegante dunque individua un ambito concettuale più ampio, al cui interno la norma attuativa deve fornire una soluzione operativa convincente.

L’espressione “inizio della prestazione” non ha un significato univoco, così preciso da non richiedere una migliore definizione. Ciò corrisponde tra l’altro ad una puntuale osservazione del Consiglio di Stato.
Di qui la scelta di adottare come criterio il momento dell’accettazione dell’incarico: esso è certamente contenuto nell’ambito concettuale dell’inizio della prestazione ed ha il notevole vantaggio di attribuire al professionista stesso il potere di fissare il tempo zero da cui decorre l’obbligo di identificazione, pur nel rispetto del rigore logico di tale definizione, che certo non ammette, per esempio, che il professionista effettui una qualche prestazione professionale se non quando ha già deciso di accettare l’incarico.
In sostanza, l’individuazione di tale criterio non vuole costituire un onere aggiuntivo, rappresentando una semplificazione ed un’agevolazione per il professionista, che comunque deve disporre le registrazioni al più tardi all’inizio della prestazione.

L’eccesso di delega, identificazione e accettazione dell’incarico ultima modifica: 2016-10-02T08:02:27+02:00 da Admin