DOMANDA
Una società è controllata al 60% da una società di investimento di diritto lussemburghese.
Nel caso di specie è possibile identificare oltre che gli amministratori della controllata anche quelli della società lussemburghese ma non i titolari effettivi della controllante (soci di riferimento della controllante).
In questo caso per il professionista alla tenuta della contabilità della società controllata ed alla consulenza continuativa nei confronti della stessa?
RISPOSTA
L’art. 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 231/2007 pone l’obbligo a carico del professionista di identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità.
Il successivo articolo 23, stabilisce altresì che nell’ipotesi in cui il professionista non sia in grado di adempiere agli obblighi di adeguata verifica previsti dal citato articolo 18, il professionista medesimo non deve eseguire o interrompere la prestazione professionale valutando anche la possibilità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla Uif.
Nel caso prospettato, è necessario conoscere il titolare effettivo della società lussemburghese, così come individuato dall’articolo 1, comma 2, dell’allegato tecnico al citato dlgs 231/2007.
Nel caso in cui non si riesca ad individuare il titolare effettivo, il professionista dovrà astenersi dalla prestazione professionale ovvero interromperla e valutare l’eventuale esistenza dei presupposti per effettuare una segnalazione di operazione sospetta.