Quesito:
Gli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’articolo 2, primo comma, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono esclusi dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e dagli obblighi di registrazione (art. 12, comma 3).
Si ritiene possano ricondursi a tali tipologie di prestazioni professionali la tenuta libri paga, i versamenti previdenziali per conto del cliente e ogni altro adempimento svolto in materia?
I professionisti, dunque, in relazione alle nuove norme, possono esimersi, dal 29 dicembre 2007, dalla identificazione dei datori di lavoro e dal registrare le prestazioni previdenziali nell’archivio unico?
Risposta:
Allo stesso modo va interpretata estensivamente anche l’esenzione relativa agli “adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’articolo 2, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12”, in modo tale da ricomprendere, oltre ai consulenti del lavoro, anche gli altri soggetti svolgenti le medesime attività.