Quesiti: 
Nella definizione di operazione frazionata (art. 1, lettera m) si fa riferimento a “quando ricorrono elementi per intenderla tale”, al di là del limite temporale dei sette giorni. Considerata l’indeterminatezza di tale previsione unitamente alla scarsa chiarezza della definizione di operazione “collegata”, si chiede di fornire esemplificazioni dell’uno e dell’altro caso.
Il riferimento ai 7 giorni è valido per tutti i tipi di operazione e per tutti i destinatari del decreto (intermediari e professionisti)?
In altri termini, se determinati pagamenti riferiti ad unica operazione, come ad es. la distribuzione in contanti di dividendi societari a singoli soci avvengono per tranche inferiori ai 5.000 euro cadauna (es. 4.000 + 4.000) a distanza di 10 giorni l’una dall’altra (quindi termine superiore ai sette giorni) l’operazione non può essere considerata cumulativa e quindi deve ritenersi legittima. Il Ministero condivide tale impostazione?
Nei finanziamenti dei soci alla società deliberati da un organo societario è legittimo ripartire gli stessi in più tranche per importi distintamente inferiori ai 5.000 euro, ma complessivamente superiori a tale soglia?
Il C.N.D.C.E.C ritiene che frazionamenti ravvicinati (es. 10, 20, 30 giorni) siano ammissibili anche a mezzo di un’unica delibera, mentre delibere distinte siano necessarie per finanziamenti temporalmente distanti (es. 3, 4 mesi) l’uno dall’altro.
Si richiede al Ministero una conferma di tale interpretazione.
In relazione alla limitazione all’uso del contante di cui all’art. 49 dlgs. 231/07, si chiede se il riferimento all’”operazione” rispetto al “valore da trasferire” nonché l’inciso relativo alla operazione “anche frazionata” muti il quadro delineato dal parere Consiglio di Stato n. 1504/’95, ribadito dal DPSV Verona 9 ottobre 2006.
In altri termini risulta ancora lecito pagare in contanti una fattura di 12.000 euro (Iva compresa) in tre rate (es. 10, 20, 30 giorni) se tale modalità di pagamento è indicata in fattura?
Si conferma che i pagamenti con modalità telematiche degli F24 superiori ai 15.000 euro non sono operazioni rilevanti ai fini della registrazione per il professionista?
Ciò vale sia quando l’uscita avviene dal conto del cliente che da quello del professionista? (a cui il cliente evidentemente provvederà al rimborso anticipato o successivo).

Risposta: 
In riscontro ai quesiti relativi alle limitazioni all’uso del contante si precisa quanto segue. Con riferimento alla presenza di più trasferimenti, singolarmente di importo inferirore alla nuova soglia di 5.000 euro, ma di ammontare complessivamente superiore, restano ancora valide le argomentazioni espresse nel parere del Consiglio di Stato n. 1504 del 12 dicembre 1995, secondo cui “in mancanza di una precisa delimitazione temporale in base alla legge e nell’evidente impossibilità di desumere una simile delimitazione in via meramente interpretativa, debba senz’altro prendersi come punto principale di riferimento il criterio “oggettivo”, tenendo conto, però, della circostanza che la presenza di determinati elementi, anche di ordine temporale, potrebbe rendere pienamente compatibili con le finalità delle misure antiriciclaggio eventuali eccezioni alla regola in parola, in talune fattispecie particolari”.
Infatti, in virtù anche dei pareri espressi nel tempo dall’allora Commissione prevista dall’art. 32 del D.P.R. 30 aprile 1988, n. 148, si ritiene che:
in via generale, il divieto di cui all’art. 49, comma 1, riguarda i trasferimenti in unica soluzione di denaro, libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore per importo pari o superiore a 5.000 euro, anche quando tale limite viene superato cumulando le suddette diverse specie di mezzi di pagamento;
in particolare, nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore a 5.000 euro, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggono al divieto, perché tra loro non cumulabili, quelli relativi a distinte ed autonome operazioni, ovvero alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) oppure è la conseguenza di preventivo accordo tra le parti (ad es. pagamento rateale);
rientra, comunque, nel potere discrezionale dell’Amministrazione valutare caso per caso, se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione.
Conseguentemente, con riferimento ai quesiti posti da codesto Consiglio Nazionale, la distribuzione in contanti suddivisa in più tranches, ognuna di importo inferiore a 5.000 euro, ma riferita ad un unico dividendo societario, è da ritenersi operazione cumulabile, anche se effettuata oltre il termine di sette giorni. Discorso diverso va fatto per l’ipotesi di finanziamenti rateizzati, come chiarito nel suddetto parere del Consiglio di Stato, in cui è comunque impregiudicato il potere dell’Amministrazione di verificare, in concreto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure sanzionatorie, in presenza di meccanismi predisposti in frode al dettato normativo. In tale ottica il riferimento al “valore dell’operazione” per l’individuazione del limite all’uso del contante o dei titoli al portatore contenuta nell’art. 49, primo comma, va intesa nel senso di “valore da trasferire”. In questo senso, per superare eventuali dubbi interpretativi, nell’emanando Testo Unico si vuole fare espresso riferimento al concetto di “valore da trasferire”, eliminando altresì il richiamo al frazionamento, in considerazione della presenza già dell’avverbio “complessivamente”. Alla luce di tale principio, i pagamenti degli F24 superiori ai 15.000 euro effettuati con modalità telematiche sono soggetti a registrazione, sia che avvengano dal conto del cliente che da quello del professionista.

Pagamenti in contanti: Distribuzione di dividendi; Finanziamenti soci; Pagamento fattura in trance; Pagamenti telematici F24. ultima modifica: 2016-01-31T19:25:37+01:00 da Admin